Lo Statuto

Lo Statuto

Lo Statuto della Camera Civile di Reggio Emilia è stato depositato al momento della costituzione dell’associazione in data 4 maggio 2010

  1. È costituita a tempo indeterminato nel Circondario del Tribunale di Reggio Emilia l’associazione riconosciuta “CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA”, che ha sede in Reggio Emilia, presso lo Studio del Presidente pro tempore.
    1. Il mutamento della sede potrà essere deliberato dall’Assemblea degli associati.
  2. La Camera Civile è una libera associazione forense, senza fini di lucro, apartitica, con i seguenti scopi:
    a)promuovere una libera attività culturale in materia di diritto civile, diritto commerciale e della procedura civile, in direzione dell’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio dell’avvocatura ed adoperarsi per favorire la consapevolezza nella società del ruolo del difensore nel processo civile e nell’attività stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini; diffondere, sviluppare e tutelare i principi della deontologia professionale nei rapporti con i colleghi, i magistrati e le parti; contribuire alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonchè degli utenti della giustizia;
    b) promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile e per la formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, anche aperti a non associati, nonchè pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;
    c) promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare la preparazione professionale, il senso di responsabilità, la continua ricerca della professionalità;
    d) aderire ad associazioni giuridico-forensi di carattere nazionale ed internazionale;
    e) tenere contatti con i Consigli dell’Ordine degli avvocati, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie, con rappresentanti dei pubblici poteri, con istituzioni della Comunità Europea per proposte e iniziative, sempre nell’interesse del migliore funzionamento della giustizia civile;
    f) promuovere ed agevolare il ricorso a soluzioni alternative per la risoluzione delle controversie, quali l’arbitrato, l’arbitraggio, le procedure di conciliazione e di mediazione civile in genere ed anche in questioni societarie, matrimoniali, della famiglia.
  3. La Camera Civile è composta da associati effettivi e associati onorari.
    1. Possono essere associati effettivi gli avvocati, con almeno tre anni di iscrizione all’Albo, che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile, i professori universitari in materia di diritto civile, commerciale e procedura civile.
    2. Il consiglio direttivo può nominare associati onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti nei settori del diritto civile e commerciale e della procedura civile. Gli associati onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
    3. Gli associati fondatori, che sono gli avvocati che hanno costituito l’Associazione, procedono alla tenuta della prima assemblea, al fine della nomina dei primi consiglio direttivo, presidente e collegio dei probiviri.
  4. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al presidente dell’Associazione e devono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno due associati effettivi.
    Il richiedente deve dare atto, mediante autocertificazione, di esercitare a tempo pieno la professione di avvocato da almeno sei anni e deve dichiarare l’esistenza di eventuali condanne penali e patteggiamenti, per delitti non colposi, e di sanzioni e procedimenti disciplinari, nei quali sia già stata disposta l’apertura o si siano conclusi, nell’ultimo triennio.
  5. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza.
  6. L’associato può esercitare il recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al presidente dell’Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta raccomandata. L’associato recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.
  7. È escluso dall’associazione l’associato che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente statuto o, comunque, non tiene, nell’esercizio della professione e nella propria vita extra professionale, un comportamento conforme a dignità, decoro e correttezza.
    1. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, a maggioranza qualificata di cinque membri, previa contestazione degli addebiti all’associato ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni. L’associato può chiedere di essere sentito personalmente.
  8. È dichiarato decaduto dalla qualità di associato colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal consiglio direttivo.
    La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile.
  9. Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei probiviri.
  10. L’assemblea:
    a) delibera in merito all’operato del consiglio direttivo ed al bilancio annuale;
    b)delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile;
    c) elegge il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri.
  11. L’assemblea è convocata dal presidente, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi agli associati, a mezzo servizio postale o telefax o p.e.c., almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
    1. L’assemblea può essere ulteriormente convocata, ogni volta che ne sia ravvisata opportunità, ad iniziativa del presidente, del consiglio direttivo, ovvero dietro richiesta scritta almeno un terzo degli associati effettivi iscritti.
    2. L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.
    3. Non potranno partecipare all’assemblea gli associati non in regola col pagamento delle quote associative.
  12. Il consiglio direttivo, eletto dall’assemblea per la durata di un triennio, è composto da sette membri ed elegge al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
    Il consiglio direttivo deve essere, normalmente, convocato almeno una volta al mese.

     

    1. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
    2. In caso di dimissioni e decadenza o di ingiustificata assenza a tre consigli consecutivi, il consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
      Qualora siano più di uno i consiglieri da sostituire, il consiglio direttivo, entro 30 giorni dal momento in cui si siano resi vacanti i posti di consigliere, dovrà convocare l’assemblea per le elezioni suppletive relative ai posti vacanti.
    3. Il primo consiglio direttivo viene nominato dai soci fondatori al momento della costituzione dell’Associazione e rimarrà in carica per un semestre dalla detta costituzione, al fine di porre in essere le formalità ed adempimenti costitutivi ed avviare l’attività dell’Associazione stessa, stabilendone la sede provvisoria e delegando uno dei consiglieri ad effettuare le predette operazioni, sino a che non intervenga la nomina del presidente in occasione della prima riunione del consiglio direttivo.
    4. I soci fondatori nomineranno altresì il primo collegio dei probiviri, che pure rimarrà in carica per un semestre.
    5. Entro la fine del semestre dalla costituzione dell’Associazione, il presidente nel frattempo nominato convocherà l’assemblea degli associati per la nomina del nuovo consiglio direttivo e del nuovo collegio dei probiviri, a mente degli artt. 12 e 16 dello statuto. I primi consiglieri, presidente e probiviri rimarranno in prorogatio sino alla nomina dei nuovi organi associativi.
  13. Il consiglio direttivo:
    a)dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, col voto favorevole di almeno cinque consiglieri, l’ammissione dei nuovi associati, previa verifica dell’iscrizione nell’albo e delle condizioni stabilite dal presente statuto;
    b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci;
    c) attua il programma di massima delle attività deliberate dall’assemblea;
    d) delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile;
    e) predispone e delibera il bilancio annuale da sottoporre all’assemblea;
    f) autorizza il presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali, con firma disgiunta anche del tesoriere.
    Il consiglio direttivo, per l’esecuzione di particolari iniziative, può nominare commissioni.
  14. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione (salvo particolari motivi di urgenza), con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del consiglio stesso.
    1. Il consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
    2. Le riunioni del consiglio direttivo saranno sinteticamente verbalizzate a cura del segretario e sottoscritte da questi e dal presidente o da chi ne fa le veci.
  15. Il presidente della Camera Civile e, in caso di suo impedimento, il vicepresidente, ne hanno la rappresentanza legale.
    1. Vi è incompatibilità all’assunzione della carica di consigliere di chi faccia parte di Consigli dell’Ordine degli Avvocati o rivesta cariche presso altri organismi di rappresentanza della categoria forense.
  16. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e dura in carica tre anni.
    La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione.

     

    1. Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea e si riunisce per decidere sulle controversie insorte all’interno dell’associazione, senza formalità di procedura e con decisione inappellabile, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di intervento.
  17. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea nominerà un liquidatore, che procederà alla liquidazione e stabilirà la destinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione stessa nell’ambito di iniziative benefiche.
  18. La Camera Civile è autofinanziata dai contributi degli associati e da ogni altra entrata pervenuta, che ne costituiscono il patrimonio.
  19. Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dall’assemblea, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti.